Cassazione penale Sez. III sentenza n. 509 del 16 aprile 1988

ECLI:IT:CASS:1988:509PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di sanatoria delle opere edilizie abusive, la prova della presentazione dell'istanza di sanatoria-oblazione e dell'effettuato versamento determina soltanto la sospensione del procedimento penale a norma dell'art. 38 L. 28 febbraio 1985 n. 47, sul cosiddetto condono edilizio; invece, ai fini della dichiarazione di estinzione dei reati contravvenzionali per oblazione, il giudice deve acquisire l'attestazione del sindaco, preposto dalla legge all'istruttoria ed alla determinazione definitiva dell'importo dovuto, dalla quale risulti che il pagamento è avvenuto per intero e che l'istanza non è dolosamente infedele ai sensi dell'art. 40 L. n. 47 cit. ed inoltre il giudice stesso, deve accertare se nell'esercizio della funzione giurisdizionale che gli è propria, deve accertare se il fatto-reato sia stato commesso entro il termine utile del 1° ottobre 1983 e se l'istanza di sanatoria-oblazione sia stata presentata altrettanto tempestivamente.

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