Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza breve n. 813 del 2012

ECLI:IT:TARPIE:2012:813SENB

Massima

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La presentazione di un'istanza di sanatoria edilizia successiva all'impugnazione di un provvedimento di demolizione di opere realizzate in difformità dal permesso di costruire rende improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera provocato dalla richiesta di accertamento di conformità comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento (di accoglimento o di rigetto) che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa, dal momento che, in caso di diniego del richiesto accertamento di conformità, l'amministrazione dovrebbe emettere una nuova ordinanza di demolizione, con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi. Pertanto, la presentazione dell'istanza di sanatoria successivamente all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione produce l'effetto di rendere inefficace tale ultimo provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse. Tale principio è stato affermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale, in quanto il riesame dell'abusività dell'opera provocato dalla richiesta di accertamento di conformità comporta la necessaria formazione di un nuovo provvedimento che vale comunque a superare il provvedimento sanzionatorio oggetto dell'impugnativa, dal momento che, in caso di diniego del richiesto accertamento di conformità, l'amministrazione dovrebbe emettere una nuova ordinanza di demolizione, con fissazione di nuovi termini per ottemperarvi. Pertanto, la presentazione dell'istanza di sanatoria successivamente all'impugnazione dell'ordinanza di demolizione produce l'effetto di rendere inefficace tale ultimo provvedimento e, quindi, improcedibile l'impugnazione stessa per sopravvenuta carenza di interesse.

Sentenza completa

N. 00216/2012
REG.RIC.

N. 00813/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00216/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2012, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Torino, via ((omissis)), 22;

contro

COMUNE DI CUNEO, rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Torino, corso G. Ferraris, 120;
DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIO c/o Comune di Cuneo;

per l'annullamento

- dell'ordinanza 30.11.2011, prot. n. 1200 del dirigente del Settore Programmazione del Territorio - Urbanistica del Comune di Cune…

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