Cassazione penale Sez. II sentenza n. 955 del 1 aprile 1985

ECLI:IT:CASS:1985:955PEN

Massima

Massima ufficiale
In sede di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale il giudice non è tenuto ad acquisire, prima della decisione, le conclusioni del pubblico ministero. La richiesta di riesame, infatti, non ha natura di impugnazione, ma costituisce una semplice sollecitazione del potere dovere di controllo di legittimità e di merito, attribuito al tribunale della libertà, sui provvedimenti restrittivi. Pertanto, nel relativo procedimento, disciplinato dall'art. 263 bis e dall'art. 263 ter, introdotti dagli artt. 7 e 8 legge 12 agosto 1982, n. 532, non è applicabile l'art. 76 cod. proc. pen., che prescrive al giudice l'obbligo di sentire il pubblico ministero prima di deliberare, essendo chiaramente esclusa in tale fase incidentale ogni forma di contraddittorio.

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