Cassazione penale Sez. II sentenza n. 955 del 1 aprile 1985
ECLI:IT:CASS:1985:955PEN
Massima
Massima ufficiale
In sede di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale il giudice non è tenuto ad acquisire, prima della decisione, le conclusioni del pubblico ministero. La richiesta di riesame, infatti, non ha natura di impugnazione, ma costituisce una semplice sollecitazione del potere dovere di controllo di legittimità e di merito, attribuito al tribunale della libertà, sui provvedimenti restrittivi. Pertanto, nel relativo procedimento, disciplinato dall'art. 263 bis e dall'art. 263 ter, introdotti dagli artt. 7 e 8 legge 12 agosto 1982, n. 532, non è applicabile l'art. 76 cod. proc. pen., che prescrive al giudice l'obbligo di sentire il pubblico ministero prima di deliberare, essendo chiaramente esclusa in tale fase incidentale ogni forma di contraddittorio.
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2098 del 15 novembre 1984
ECLI:IT:CASS:1984:2098PENIn tema di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, il giudice competente deve prendere cognizione del provvedimento per poter affrontare le deduzioni contrarie dello interessat…
Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2221 del 11 luglio 1983
ECLI:IT:CASS:1983:2221PENSulla richiesta di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale il tribunale decide senza il previo parere del pubblico ministero, avendo tale organo già espresso il proprio avviso c…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2485 del 19 novembre 1985
ECLI:IT:CASS:1985:2485PENIn tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale, il giudice del riesame, per la sommarietà della delibazione che è chiamato a compiere, non ha il dovere di confutare tutte le deduzioni d…
Cassazione penale Sez. II sentenza n. 156 del 8 marzo 1983
ECLI:IT:CASS:1983:156PENLa richiesta di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, prevista dall'art. 263 bis cod. proc. pen., non presenta gli estremi dell'impugnazione, ma costituisce una semplice soll…
Cassazione penale Sez. II sentenza n. 795 del 31 maggio 1983
ECLI:IT:CASS:1983:795PENL'istituto del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, introdotto con legge 12 agosto 1982, n. 532, pur se non riconducibile alla categoria delle impugnazioni, è governato, com…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 348 del 28 marzo 1985
ECLI:IT:CASS:1985:348PENLa richiesta di riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale non è un mezzo di impugnazione, per il principio di tassatività desunto dall'art. 190 cod. proc. pen., e per essa non è p…
Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1247 del 23 maggio 1985
ECLI:IT:CASS:1985:1247PENLa nuova normativa, in tema di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, permette il riesame degli ordini e dei mandati di cattura senza alcuna specificazione, escludendo so…
Cassazione penale Sez. II sentenza n. 157 del 11 aprile 1983
ECLI:IT:CASS:1983:157PENLa richiesta di riesame del mandato di cattura prevista dall'art. 263 bis del codice di procedura penale, nel nuovo testo introdotto dall'art. 7 della legge 12 agosto 1982 n. 532, non ha natura di im…
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