Tribunale Amministrativo Regionale Piemonte - Torino sentenza breve n. 929 del 2017

ECLI:IT:TARPIE:2017:929SENB

Massima

Generata da Simpliciter
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'annullare in via di autotutela il bando di gara impugnato dalla società ricorrente, riconosce implicitamente la fondatezza di uno o più profili di illegittimità sollevati dalla parte ricorrente, disponendo il rimborso del contributo unificato. Ciò in quanto l'annullamento in autotutela da parte della Pubblica Amministrazione di un atto impugnato, in assenza di costituzione in giudizio, comporta la cessazione della materia del contendere e l'irripetibilità delle spese, salvo il rimborso del contributo unificato quale riconoscimento della fondatezza delle censure mosse dal ricorrente. La massima giuridica che si può trarre dalla sentenza è la seguente: L'annullamento in autotutela da parte della Pubblica Amministrazione di un atto impugnato, in assenza di costituzione in giudizio, comporta la cessazione della materia del contendere e l'irripetibilità delle spese, salvo il rimborso del contributo unificato quale riconoscimento implicito della fondatezza delle censure mosse dal ricorrente. Tale principio di diritto trova applicazione ogni qualvolta la Pubblica Amministrazione, a fronte di un ricorso giurisdizionale, decida di annullare in via di autotutela l'atto impugnato, senza costituirsi in giudizio. In tali casi, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere, disponendo l'irripetibilità delle spese, ma condannando l'Amministrazione al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente, in quanto il suo annullamento in autotutela implica il riconoscimento della fondatezza, almeno parziale, delle censure mosse avverso l'atto. Tale principio si fonda sulla necessità di tutelare il diritto di difesa del ricorrente, il quale, pur avendo ottenuto l'annullamento dell'atto impugnato, non deve sopportare i costi del giudizio, in considerazione del fatto che l'Amministrazione, con il suo intervento in autotutela, ha implicitamente riconosciuto la fondatezza delle sue doglianze.

Sentenza completa

Pubblicato il 02/08/2017

N. 00929/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00596/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2017, proposto da:
((omissis)) S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Torino, via ((omissis)) V, 20;

contro

Azienda Sanitaria Locale Città di Torino, non costituita in giudizio;

nei confronti di

Azienda Sanitaria Locale To3, Azienda Sanitaria Locale To4, Azienda Sanitaria Locale To5 di Chieri, Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, Azienda Ospedaliero-((omissis)) non costituiti in giudizio;

per l'ann…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.