Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 2534 del 2013

ECLI:IT:TARCT:2013:2534SENT

Massima

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Il ricorso per l'esecuzione di un provvedimento giurisdizionale è inammissibile qualora la parte ricorrente non depositi, nel termine assegnato, la copia autentica del provvedimento con attestazione del suo passaggio in giudicato o della sua irretrattabilità, come richiesto dall'art. 114 del Codice del processo amministrativo. Il giudice amministrativo non può procedere all'esecuzione di un provvedimento in assenza della prova del suo definitivo carattere vincolante, essendo tale requisito essenziale per l'accoglimento della domanda di ottemperanza. La mera presentazione di una fotocopia del provvedimento, senza le necessarie formalità, non è sufficiente a dimostrare l'avvenuto passaggio in giudicato o l'irretrattabilità dello stesso, rendendo pertanto inammissibile il ricorso proposto. Tale principio si fonda sull'esigenza di garantire la certezza dei rapporti giuridici e l'effettività dell'azione amministrativa, evitando che il giudice sia chiamato a dare esecuzione a provvedimenti non definitivi o comunque privi di efficacia vincolante. La regola dell'onere della prova del passaggio in giudicato o dell'irretrattabilità del provvedimento di cui si chiede l'esecuzione rappresenta, dunque, una condizione di ammissibilità del ricorso per ottemperanza, a tutela del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.

Sentenza completa

N. 00313/2013
REG.RIC.

N. 02534/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00313/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 313 del 2013, proposto da:
((omissis)), rappresentata e difesa da sé medesima, con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Catania, p.zza G.Verga,25;

contro

Comune di Brolo, non costituito;

per l'esecuzione

del giudicato nascente dalla ordinanza di assegnazione somme del Giudice dell'Esecuzione di Patti del 15.10.2011, emessa nell’ambito delle procedure esecutive mobiliari riunite dal n.208 al n.222/2011 R.G.E.;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

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