Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3144 del 30 marzo 1994

ECLI:IT:CASS:1994:3144CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di appalto di opere pubbliche, a norma dell'art. 10 del d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, nel caso di tardiva consegna dei lavori il risarcimento del danno va riconosciuto all'appaltatore solo se questi abbia esercitato la facolta` di recesso dal contratto, dovendosi presumere, in caso contrario, che egli consideri ancora eseguibile il contratto, senza ulteriori oneri. Ne consegue che, nel caso in cui non sia stata esercitata la facolta` di recesso, il diritto al risarcimento del danno non compete, neppure se vi sia stata tempestiva costituzione in mora, del committente e sia stata iscritta riserva nel verbale.

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