Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia sentenza n. 44 del 2021

ECLI:IT:TARVEN:2021:44SENT

Massima

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Il vincolo indiretto di tutela di un bene culturale, quale la villa palladiana della "Malcontenta", può comportare l'inedificabilità delle aree circostanti, qualora l'autorità tutoria ritenga tale misura necessaria per salvaguardare la visuale prospettica e il decoro del contesto paesaggistico, anche in presenza di una precedente edificazione parziale dell'area. L'apposizione del vincolo costituisce il presupposto per l'adozione delle cautele e delle opere necessarie alla conservazione del bene e per la cessazione degli usi incompatibili con la sua integrità, senza che l'avvenuta edificazione o il mutato stato dei luoghi possano far venir meno le originarie ragioni di tutela, ove residuino aree aperte non edificate ritenute compatibili con le modalità di protezione del bene culturale. L'annullamento in autotutela del piano attuativo approvato in contrasto con il vincolo indiretto di inedificabilità è legittimo, anche in assenza dell'annullamento della previsione urbanistica generale che classifica l'area come edificabile, in quanto la suddetta astratta previsione non è sufficiente a escludere l'autonoma illegittimità del piano attuativo. Il rispetto del termine ragionevole per l'esercizio del potere di autotutela va valutato con riferimento al provvedimento da annullare, ossia la delibera di approvazione del piano attuativo, e non già alla data di approvazione dello strumento urbanistico generale, non essendo idonea quest'ultima a determinare un affidamento tutelabile in capo ai proprietari. Non sussiste un conflitto di interessi in capo al funzionario comunale che ha curato l'istruttoria dei procedimenti di approvazione e di annullamento del piano attuativo, ove non sia provata l'esistenza di un interesse personale o contrastante con quelli dell'amministrazione. L'omessa indicazione del vincolo in sede di pianificazione urbanistica non inficia la legittimità del successivo provvedimento di annullamento del piano attuativo adottato in presenza del vincolo, atteso che la ragione giuridica di tale provvedimento è costituita dall'esistenza oggettiva del vincolo, indipendentemente dalle ragioni per le quali esso fosse stato in precedenza ignorato.

Sentenza completa

Pubblicato il 14/01/2021

N. 00044/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01661/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1661 del 2013, proposto da
((omissis)) , ((omissis)) e ((omissis)), nella loro qualità di eredi della ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avvocati ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ((omissis)) in Venezia, ((omissis)) 205;

contro

Comune di Mira, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio Francesco M. Curato in Venezia, Piazzale Roma, 468/B;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro in carica…

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