Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 12074 del 6 settembre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:12074PEN

Massima

Massima ufficiale
Quando la corte di cassazione disponga l'annullamento con rinvio di una sentenza del giudice d'appello che abbia erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, la sua decisione, posto che la corte stessa ha l'obbligo di rilevare eventuali altre cause che precludono l'esame del gravame, presuppone l'accertamento con efficacia di giudicato dell'ammissibilità del gravame, non limitata a quello specifico profilo, che era stato oggetto del ricorso del pubblico ministero. Ne consegue che rimane preclusa la possibilità di dedurre, con il ricorso avverso la sentenza pronunciata nella fase di rinvio, l'inammissibilità dell'appello per causa diversa da quella indicata nel primo ricorso per cassazione.

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