Cassazione penale Sez. V sentenza n. 36283 del 14 settembre 2004
ECLI:IT:CASS:2004:36283PEN
Massima
Massima ufficiale
Il diritto di impugnazione della parte civile è limitato alle sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e diffamazione (art. 577 c.p.p.) e non si estende alla diversa ed autonoma fattispecie delittuosa di cui all'art. 57 c.p., che è reato colposo proprio del direttore responsabile. In tema di diffamazione a mezzo stampa (art. 595 c.p.), non ricorre l'esimente del diritto di cronaca nel caso in cui si pubblichi una notizia in sé vera, relativa ad un grave fatto di sangue, corredandola della foto di una persona estranea ad esso, in quanto l'ambito di operatività di detta esimente è circoscritto al contenuto dell'articolo ovvero a fatti di cronaca diligentemente e professionalmente valutati nella loro verità, e non può certamente estendersi sino ad escludere l'antigiuridicità del fatto ulteriore consistito nella pubblicazione della foto sbagliata, la cui capacità lesiva è indubbia ed, in quanto tale, idonea ad integrare l'elemento oggettivo del delitto di diffamazione.
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