Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2126 del 30 ottobre 1984
ECLI:IT:CASS:1984:2126PEN
Massima
Massima ufficiale
Nella fase di appello dei procedimenti incidentali concernenti la libertà personale è sempre previsto, siccome obbligatorio, l'intervento dell'ufficio del pubblico ministero costituito presso il tribunale competente per la decisione, anche nell'ipotesi in cui l'impugnazione sia stata proposta dallo stesso pubblico ministero. La mancata partecipazione del pubblico ministero determina una nullità inquadrata nel regime cosiddetto intermedio di invalidità dell'atto viziato, con possibilità, cioè, di rilevabilità e deducibilità della nullità nel grado di giudizio successivo a quello in cui la stessa si è verificata. (Fattispecie in tema di scarcerazione per mancanza di sufficienti indizi di colpevolezza).
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