Cassazione penale Sez. V sentenza n. 24717 del 31 maggio 2004

ECLI:IT:CASS:2004:24717PEN

Massima

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Il principio di diritto fondamentale che emerge dalla sentenza è il seguente: La Corte di Cassazione, nel giudizio di legittimità, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione possibile dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito in ordine al significato e alla rilevanza probatoria degli elementi di prova, in quanto il significato delle prove deve essere stabilito dal giudice di merito sulla base di una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile, e non può essere definito dal giudice di legittimità sulla base della lettura necessariamente parziale suggerita dal ricorso per cassazione. Il controllo di legittimità sulla motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., è limitato a verificare se la giustificazione della decisione di merito sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, senza poter sindacare la correttezza della valutazione in rapporto ai dati processuali.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
((omissis)) - ((omissis)) - ((omissis)) - ((omissis)) - ((omissis)) - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Gi. Ca., n. a Na. il (...)
It. Pa., n. a Na. il (...)
avverso
la sentenza della Corte d'appello di Milano depositata il 17 ottobre 2002
Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. ((omissis)) le conclusioni del P.M. dr. ((omissis)) che ha chiesto l'inammissibilità
Uditi i difensori Avv.ti Vi. Ci. E Do. Du.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. It. Pa. e Gi. Ca. impugnano per cassazione la sentenza che ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di entrambi in ordine al delitto di bancarotta fraudolenta, in relazione alla distrazione di merci e all'occultamento di contabilità della Di. s.r.l., dichiarata fallita il 27 ottobre 1994, e ha prosciolto…

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