Tribunale Amministrativo Regionale Calabria - Catanzaro sentenza breve n. 967 del 2011

ECLI:IT:TARCZ:2011:967SENB

Massima

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Il giudice amministrativo è privo di giurisdizione sulle controversie relative agli atti di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, essendo tali controversie devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 165/2001, ad eccezione di quelle relative alle procedure concorsuali ed ai rapporti di lavoro non privatizzati, che rimangono devolute al giudice amministrativo. Pertanto, il giudice amministrativo deve dichiarare l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, rinviando la parte a riproporre il giudizio innanzi al giudice ordinario entro il termine di cui all'art. 11, secondo comma, c.p.a. La ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo in materia di pubblico impiego è volta a garantire una tutela giurisdizionale effettiva e completa del rapporto di lavoro, attribuendo al giudice ordinario, in qualità di giudice del lavoro, la cognizione delle controversie relative agli atti di gestione del rapporto, mentre al giudice amministrativo rimangono devolute le controversie relative alle procedure concorsuali e ai rapporti di lavoro non privatizzati, in considerazione della loro maggiore vicinanza all'esercizio della funzione pubblica. Tale ripartizione di giurisdizione, fondata sulla natura privatistica o pubblicistica del rapporto di lavoro, consente di assicurare una tutela giurisdizionale differenziata e specializzata, in linea con i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

Sentenza completa

N. 00637/2011
REG.RIC.

N. 00967/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00637/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 637 del 2011, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Catanzaro, via A.Turco,20/A;

contro

Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di Dinami, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Catanzaro, via G. ((omissis)), N. 34;

per l'annullamento

del decreto n. 2435 del 23 febbraio 2011 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale di Dinami, con il quale la ricorrente è stata collocata in congedo straordinario n…

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