Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 1411 del 2022

ECLI:IT:TARLAZ:2022:1411SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, nell'esaminare il ricorso proposto da alcuni esercenti di attività commerciale su aree pubbliche contro gli atti di Roma Capitale che hanno disposto l'archiviazione delle istanze e SCIA presentate per il rinnovo delle concessioni di posteggio in scadenza al 31.12.2020, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. Il dovere di non applicazione della norma nazionale illegittima per violazione del diritto europeo si estende, oltre agli organi giudiziari, a tutte le articolazioni dello Stato membro, compresi gli enti territoriali, gli enti pubblici in generale ed i soggetti ad essi equiparati, anche in caso di direttiva "self executing". Opinare diversamente significherebbe autorizzare la P.A. all'adozione di atti amministrativi illegittimi per violazione del diritto dell'Unione, destinati ad essere annullati in sede giurisdizionale, con grave compromissione del principio di legalità e di certezza del diritto. 2. La direttiva 2006/123/CE "Bolkestein" è "self executing" e il settore del commercio in aree pubbliche rientra nel suo ambito di applicazione. Pertanto, l'amministrazione ha il dovere di non applicare la normativa nazionale che prevede il rinnovo automatico delle concessioni di posteggio, in quanto in contrasto con i principi di concorrenza e di evidenza pubblica sanciti dalla direttiva. 3. L'annullamento in autotutela da parte dell'amministrazione di un atto adottato in violazione della direttiva "Bolkestein" non necessita di ulteriori presupposti, essendo sufficiente la constatazione dell'incompatibilità della norma nazionale con il diritto europeo. Opinare diversamente svuoterebbe il potere di autotutela, subordinandolo all'eventuale esercizio del potere giurisdizionale di annullamento, con conseguente pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità ed economicità. 4. Gli effetti della pronuncia di rigetto del ricorso vengono modulati nel tempo, disponendo che le concessioni oggetto del giudizio mantengano efficacia fino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa, in quanto in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.

Sentenza completa

Pubblicato il 07/02/2022

N. 01411/2022 REG.PROV.COLL.

N. 04603/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4603 del 2021, proposto da
Salam Abdus, Oughanim Hamid Ait, Karim Atiki, Shamim Ahamed Bhuiyan, Olsi Braho, Mara Corsi, Youness Dahbani, Luigi Donfrancesco, Fatima Ed Dkiouch, El Mostafa En Nabli, Mokhtar Essamoudi, Bouazza Haourir, Ahmed Iferouane, Mostafa Kamal, Daniele Ludovisi, Rahal Marchiche, Mohamed Sahnoune, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Perticaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procure in atti;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio d…

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