Cassazione penale Sez. I sentenza n. 511 del 17 aprile 1989

ECLI:IT:CASS:1989:511PEN

Massima

Massima ufficiale
Il presidente del tribunale, nell'ipotesi in cui abbia sostituito, con lo speciale provvedimento di cui all'art. 16 legge 3 agosto 1988, n. 327 ("norme in materia di misure di prevenzione personali"), il divieto di soggiorno alla misura delle sorveglianze speciali di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello di residenza o dimora abituale, puo` successivamente revocare detto divieto e disporre il trasferimento del soggetto nell'originario luogo di residenza. Tale facolta` gli e` consentita in modo permanente, quando si tratti soltanto di realizzare un piu` corretto adeguamento della situazione di fatto alla nuova disciplina, correggendo eventuali errori. L'unico limite e` rappresentato dal fatto che tale nuovo giudizio, circa la "categoria" di misura di prevenzione da applicare, deve essere riferito alla medesima situazione di fatto cui si richiamava il precedente provvedimento, sul quale la modifica e` destinata ad incidere.

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