Tribunale civile Ivrea sentenza n. 224 del 13 maggio 2014

Massima

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Il diritto di servitù di passaggio può essere acquistato per usucapione, anche in assenza di opere stabili e visibili sul fondo servente, qualora risulti provato l'utilizzo continuativo e non equivoco del sentiero da parte del proprietario del fondo dominante per un periodo superiore a venti anni. L'attore che agisce in "confessoria servitutis" ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto, non essendo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia. Ai fini della sussistenza del requisito dell'apparenza, richiesto dall'articolo 1061 cod. civ. per l'acquisto delle servitù prediali per usucapione, non occorre necessariamente, in materia di servitù di passaggio, un "opus manu factum" (ossia un tracciato dovuto all'opera dell'uomo), essendo sufficiente anche un sentiero formatosi naturalmente per effetto del calpestio, qualora esso presenti un tracciato tale da denotare la sua funzione - visibile, non equivoca e permanente - di accesso al fondo dominante mediante il fondo servente. L'acquisto per usucapione postula l'esistenza di opere stabili e visibili, inequivocamente destinate all'esercizio della servitù, senza che sia necessario che dette opere insistano sul fondo servente, potendo trovarsi anche sul fondo dominante o su quello appartenente a un terzo. La servitù di passaggio costituita per usucapione ha natura di servitù volontaria, sicché, ai fini del relativo acquisto, è irrilevante lo stato di interclusione del fondo, dovendosi prescindere dai requisiti per la costituzione ed il mantenimento della servitù di passaggio coattivo, desumibili dagli artt. 1051, 1052 e 1055 cod. civ., che regolano detto istituto. L'"actio confessoria" e l'"actio negatoria" a tutela di una servitù di passaggio che attraversi più fondi, avendo lo scopo di far riconoscere in giudizio l'esistenza della servitù, vanno proposte nei confronti del solo proprietario del fondo gravato che ne contesti o impedisca l'esercizio, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei proprietari degli altri fondi.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE ORDINARIO DI IVREAIl giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Ivana Peila, ha pronunciato la seguenteSENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1527/2011 R.G. avente ad oggetto: azione di accertamento di servitù (art. 1079 c.c.) pendente tra:OB.SE. nata a Castellamonte e residente in Salassa alla via (...);elettivamente domiciliata in Leinì alla via (...) presso lo studio degli avv.ti Ma.Ma. e Mi.Pa. che la rappresentano e difendono per delega in atti;PARTE ATTRICEcontroLA.AN. nato a BagnoneBO.BI. nata a Salassa residenti in Salassa alla via (...)SA.PA. nata a Salassaelettivamente domiciliati in Favria alla via (...) presso lo studiodell'avv. An.Be. che li rappresenta e difende per delegain atti;PARTI CONVENUTEe nei confronti diCO.GI. nato a Salassa elettivamente domiciliato in Favria alla via Cattaneo n. 6 presso lo studio dell'avv. An.Be. che lo rappresenta e difende per delega in atti;PARTE INTERV…

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