Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 12334 del 18 maggio 2018

ECLI:IT:CASS:2018:12334CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di pubblico impiego privatizzato, il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 opera come limite per la P.A., che deve garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale nell'ambito delle previsioni dei contratti collettivi, ma non costituisce parametro per giudicare le differenziazioni operate in quella sede dalle parti sociali nella loro autonomia, né per sindacare le scelte operate dalla contrattazione collettiva in materia di classificazione professionale dei lavoratori, restando irrilevante l'eventuale assimilabilità contenutistica delle mansioni svolte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di alcuni dirigenti appartenenti al ruolo professionale del SSN volta all'inquadramento nel ruolo sanitario ed alla corresponsione degli emolumenti previsti per i dirigenti di esso).

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