Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Bari sentenza n. 437 del 2020

ECLI:IT:TARBA:2020:437SENT

Massima

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Il completamento delle opere di urbanizzazione previste in una convenzione di lottizzazione costituisce un obbligo a carico del soggetto lottizzante e dei suoi aventi causa, il cui termine di adempimento, se pattuito, determina l'inizio del decorso del termine di prescrizione decennale per l'esercizio del relativo diritto da parte del Comune. Decorso tale termine senza che il Comune abbia posto in essere atti interruttivi della prescrizione, il diritto di quest'ultimo al completamento delle opere di urbanizzazione si prescrive, fermi restando i poteri dell'Amministrazione in ordine alla valutazione dell'effettiva agibilità delle costruzioni realizzate. Il Comune non può far gravare sul bilancio pubblico interventi di interesse privato, dovendo piuttosto vigilare sull'adempimento degli obblighi convenzionali posti a carico del soggetto lottizzante e dei suoi aventi causa. L'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, sicché l'ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni non impedisce il decorso della prescrizione, non essendovi alcun ostacolo per il creditore a formulare nei confronti del debitore ammesso alla detta procedura, istanze, solleciti ed atti cautelativi di costituzione in mora.

Sentenza completa

Pubblicato il 23/03/2020

N. 00437/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00338/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 338 del 2013, proposto da Procedura di Concordato Preventivo I.T.I.-Immobiliare Turistica Ippocampo S.r.l., in persona del Commissario liquidatore dott. ((omissis)), rappresentato e difeso dall'avvocato ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ((omissis)) in Bari, via F.S. Abbrescia, 83/B;

contro

Comune di Manfredonia non costituito in giudizio;

nei confronti

I.T.I. Immobiliare Turistica Ippocampo S.r.l. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della diffida n. 4 ord/Reg. 2012 del 20.12.2012, pervenuta al Commissario Liquidatore il successivo …

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