Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 2543 del 2007

ECLI:IT:TARLAZ:2007:2543SENT

Massima

Generata da Simpliciter
La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo, in assenza di comprovate ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, comporta l'annullamento del provvedimento finale, anche qualora l'amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, in quanto l'interessato, se tempestivamente informato, avrebbe potuto far valere in sede procedimentale tutte le situazioni ostative alla sua partecipazione al procedimento, la cui valutazione è comunque rimessa all'amministrazione procedente. Il principio di partecipazione, sancito dall'art. 7 della legge n. 241 del 1990, costituisce infatti una garanzia fondamentale del giusto procedimento amministrativo, la cui violazione determina l'illegittimità del provvedimento finale, salvo che l'amministrazione non dimostri l'impossibilità di un esito diverso. Tale principio trova applicazione anche nei procedimenti di nomina di componenti di commissioni esaminatrici, in quanto tali nomine incidono direttamente sulla sfera giuridica degli interessati, i quali devono essere messi in condizione di far valere eventuali cause di incompatibilità o di indisponibilità. L'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento, pertanto, non può essere sanata dalla mera circostanza che il contenuto del provvedimento finale non avrebbe potuto essere diverso, dovendo l'amministrazione dimostrare in giudizio l'impossibilità di un esito differente, in applicazione del principio di partecipazione e del giusto procedimento amministrativo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione prima, composto dai signori
Pasquale de Lise - Presidente
Antonino Savo Amodio - Consigliere
Mario Alberto di Nezza - Primo referendario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 799/2005 R.g. proposto
da
Maria Alessandra Sandulli, rappresentata e difesa da sé medesima, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 349
contro
il Ministero della giustizia e la Commissione di esame per l'abilitazione alla professione di avvocato operante presso la Corte di appello di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., con l'Avvocatura generale dello Stato
per l'annullamento
del d.m. 3 dicembre 2004 con cui la ricorrente è stata nominata componente della XIII Sottocommissione d'esame per l'iscrizione all'Albo degli avvocati indetto con d.m. 8 luglio 200…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.