ECLI:IT:CDS:2002:4927SENT
Diritto
1. L'appello è infondato.
Il primo mezzo di impugnazione, con cui si censura la carenza di motivazione del provvedimento con cui il Prefetto di Cosenza ha disposto la demolizione di un manufatto abusivamente edificato all'interno della zona di rispetto autostradale, è infondato.
Per costante indirizzo giurisprudenziale l'ordine di demolizione di un manufatto costruito a distanza inferiore a quella prescritta, adottato ai sensi dell'articolo 20 Tu 8 dicembre 1933, n. 1740, non richiede una specifica motivazione, ove l'atto (come nel caso di specie) sia stato emanato prima dell'entrata in vigore della legge 7 agosto 1990, n. 241 essendo sufficiente il richiamo alle disposizioni in materia di distanze rispetto al nastro stradale (ex multi s, Cons. giust. amm., 6 settembre 1986, n. 138; Sez. IV, 28 febbraio 1978, n. 144).
Va, inoltre, rilevato che nella fattispecie in esame non è contestata l'esattezza dei presupposti di fatto su c…
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