Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5580 del 7 maggio 1987

ECLI:IT:CASS:1987:5580PEN

Massima

Massima ufficiale
Le norme, di cui agli artt. 21 e 29 della legge 18 aprile 1975 n. 110, prevedono non gia` due circostanze aggravanti di reati relativi alla detenzione e al porto d`armi, ma due reati autonomi che concernono la destinazione di armi e di esplosivi al fine specifico di sovvertire l'ordinamento dello stato, ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettivita` mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati contro la pubblica incolumita`. Ne consegue che la rilevanza del fine di sovversione o di terrorismo non e` necessariamente collegata all'appartenenza dello agente ad una particolare organizzazione, ma serve solo a qualificare il dolo necessario per la configurazione dei reati previsti dalla norma sopra indicata.   da vedere: [p83\00663]

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