Tribunale Amministrativo Regionale Molise - Campobasso sentenza n. 307 del 2013

ECLI:IT:TARMOL:2013:307SENT

Massima

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Il Comune, quale ente titolare di competenze in materia di sicurezza stradale nel proprio territorio, anche al di fuori dei centri abitati, può legittimamente installare dispositivi di rilevazione automatica della velocità su tratti di strada statale, previa autorizzazione prefettizia, qualora sussistano i presupposti di fatto previsti dalla normativa e dalle circolari ministeriali, in particolare: 1) un elevato tasso di incidentalità dovuto all'eccesso di velocità, accertato sulla base di una adeguata istruttoria; 2) l'impossibilità o la difficoltà di procedere alla contestazione immediata delle infrazioni, valutata in relazione alle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico del tratto stradale interessato, con particolare riguardo alla presenza di spazi idonei per il fermo e la sosta dei veicoli in condizioni di sicurezza. Il provvedimento prefettizio che dispone l'eliminazione di un tratto stradale dai siti autorizzati per l'installazione di autovelox deve essere adeguatamente motivato, in esito a una approfondita istruttoria, in ordine alla sussistenza o meno di tali presupposti, senza poter omettere o fraintendere il contenuto delle circolari ministeriali di riferimento. L'annullamento del provvedimento prefettizio comporta altresì l'annullamento degli atti consequenziali, come la revoca dell'autorizzazione all'installazione dell'autovelox da parte dell'ANAS.

Sentenza completa

N. 00319/2011
REG.RIC.

N. 00307/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00319/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 319 del 2011, proposto dal Comune di Cantalupo del Sannio in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Campobasso, corso ((omissis)) II, 23;

contro

La Prefettura di Isernia, in persona del Prefetto pro tempore, la Questura di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore, la Polizia Stradale di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore, la Guardia di Finanza - Comando Provinciale di Isernia, in persona del legale rappresentante pro tempore, l’Arma dei Carabinieri - Comando Provinciale …

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