Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 4218 del 7 maggio 1996

ECLI:IT:CASS:1996:4218CIV

Massima

Massima ufficiale
A seguito della nuova formulazione dell`art. 367 cod. proc. civ., in base alla quale la sospensione del giudizio di merito non e` automatica, non puo` configurarsi una sospensione dei termini di impugnazione della sentenza emessa dal giudice "a quo" per effetto della proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione.  Ne consegue l`impossibilita` di ritenere proponibile il regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una sentenza, anche soltanto limitata alla giurisdizione o ad altra questione processuale, cosicche` il disposto della prima parte dell`art. 41 cod. proc. civ. deve essere interpretato nel senso che qualsiasi decisione emanata dal giudice presso il quale il processo e` radicato ha efficacia preclusiva del regolamento preventivo di giurisdizione. (Nella specie, e` stato dichiarato inammissibile un regolamento proposto dopo la pronuncia di sentenza di incompetenza per materia).    conforme:Sen 22/03/1996 2466 sez U Civ

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