Cassazione penale Sez. V sentenza n. 2087 del 19 febbraio 1994

ECLI:IT:CASS:1994:2087PEN

Massima

Massima ufficiale
L'appello contro le sentenze che dichiarano l'estinzione del reato per amnistia, si armonizza col dettato dell'art. 152 cpv. cod. proc. pen. 1930 che consente, quando risulta una causa di estinzione del reato, il proscioglimento con la formula ampia nel merito solo se "già esistono le prove le quali rendono evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato". Il giudizio di appello riconosciuto dalla formulazione degli art. 512, n. 2 e 513, n. 2 cod. proc. pen. è, dunque un giudizio pieno ma sulla base degli atti (essendo esclusa la possibilità di rinnovazione del dibattimento) ai fini e nei limiti di cui all'art. 152 cpv. cod. proc. PEN.. Siffatto limite si impone anche alla Corte di Cassazione, che decide sulla base della situazione di fatto emergente dalla stessa sentenza impugnata, senza il potere di annullamento con rinvio per vizi di motivazione, incompatibile con l'immediata applicazione delle cause estintive del reato.

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