Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1003 del 25 gennaio 1986

ECLI:IT:CASS:1986:1003PEN

Massima

Massima ufficiale
La concessione dell'attenuante per i reati commessi per finalita` di terrorismo o di eversione in caso di collaborazione, prevista dall'art. 3 della legge 29 maggio 1982 n. 304, e` subordinata, oltre che alle condizioni richieste dal precedente art. 1 della stessa legge che delinea in modo chiaro i comportamenti di dissociazione, ad una fattiva opera di collaborazione nella lotta dello stato contro l'attivita` associativa terroristica ed eversiva nel senso che tale collaborazione non va circoscritta all'oggetto processuale, ma deve consentire l'acquisizione di concreti risultati in merito all'acquisizione della prova e all'arresto di altri imputati, ancorche` ignoti e per fatti estranei al processo.

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