Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli sentenza n. 5113 del 2006

ECLI:IT:TARNA:2006:5113SENT

Massima

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Il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, previsto dall'art. 7 della legge n. 241/1990, comporta l'illegittimità del provvedimento finale, anche quando si tratti di un atto a contenuto vincolato, salvo che l'amministrazione non dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. L'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento, infatti, mira a garantire il diritto di partecipazione del privato, il quale deve poter rappresentare all'amministrazione l'inesistenza dei presupposti posti a fondamento dell'azione amministrativa, anche in relazione a provvedimenti vincolati. Il mancato rispetto di tale formalità procedimentale determina l'illegittimità del provvedimento finale, non potendo essere superata dalla sola dimostrazione, da parte dell'amministrazione, che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Pertanto, l'omissione della comunicazione dell'avvio del procedimento, prevista dall'art. 7 della legge n. 241/1990, comporta l'annullamento del provvedimento finale, anche quando si tratti di un atto a contenuto vincolato, salvo che l'amministrazione non dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA NAPOLI - SEZIONE SECONDA
composto dai Magistrati:
Dr. Antonio Onorato - Presidente.
Dr. Anna Pappalardo - Consigliere rel.
Dr. Pierluigi Russo - I Referendario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ai sensi degli artt. 21 e 26 l. 6 dicembre 1971 n. 1034)
sul ricorso n. 10944/2004 RG, proposto da :
PALETTA Giuseppe e RUSSO Tommasina, rappresentati e difesi dagli avv.ti Andrea Pezone e Salvatore Giustino Ausanio con cui elett.te dom. in Napoli via Vincenzo Padula n. 2 presso avv. G. Fittipaldi
contro
il Comune di Casoria, in persona della Commissione straordinaria, rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Cresci e Mauro Iavarone della avvocatura municipale con i quali elett.te dom. in Caloria presso il servizio avvocatura.
per l'annullamento
1) dell'ordinanza di demolizione in data 8.7.2004, che ingiunge la demolizione di opere pr…

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