Cassazione civile Sez. III sentenza n. 17180 del 6 agosto 2007

ECLI:IT:CASS:2007:17180CIV

Massima

Massima ufficiale
In tema di risarcimento del danno causato da diffamazione a mezzo stampa, non è necessario che il soggetto passivo sia precisamente e specificamente nominato, ma la sua individuazione deve avvenire, in assenza di un esplicito e nominativo richiamo, attraverso gli elementi della fattispecie concreta, quali la natura e portata dell'offesa, le circostanze narrate, oggettive e soggettive, i riferimenti personali e temporali e simili, i quali devono, unitamente agli altri elementi che la vicenda offre, essere valutati complessivamente, di guisa che possa desumersi, con ragionevole certezza, l'inequivoca individuazione dell'offeso (fattispecie in cui la S.C. ha considerato identificabili i due magistrati che avevano chiesto il risarcimento del danno per il fatto che l'articolo di stampa faceva riferimento alla sezione penale della Corte di cassazione cui essi appartenevano e che aveva emesso la sentenza oggetto di critica con tenore ritenuto offensivo).

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