Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31621 del 23 settembre 2002

ECLI:IT:CASS:2002:31621PEN

Massima

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Il reato di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990, si configura quando tra gli imputati è consolidata una struttura associativa, anche se rudimentale, ma stabile e permanente, idonea a fornire il necessario supporto organizzativo e deliberativo all'attività illecita, a prescindere dal fatto che l'adesione dei partecipi sia motivata da esigenze di carattere familiare. Ai fini della configurabilità del reato associativo, rileva la piena consapevolezza del radicamento dell'azione individuale nel contesto della descritta struttura organizzativa, come individuata sulla base di un'incensurabile valutazione delle emergenze processuali, senza che assuma rilievo la circostanza che l'imputato abbia acquisito la compartecipazione dei familiari in virtù di una pretesa alimentare. Inoltre, il ruolo di promotore dell'associazione può essere correttamente attribuito all'imputato sulla base di una puntuale ricostruzione del suo effettivo contributo, anche attraverso la messa a disposizione della propria abitazione e l'impartizione di direttive operative. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, in ragione della tardività e parzialità della confessione resa dagli imputati in relazione a fatti di grave oggettiva e soggettiva rilevanza, rientra nell'ambito della valutazione discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata.

Sentenza completa

FATTO E DIRITTO I ricorrenti T. P., T. S, T. E. e T. S. sono stati condannati, con altri coimputati (sentenza del Tribunale di Torino del 2 novembre 1999), alle rispettive pene di giustizia per reati di: - associazione finalizzata al traffico illecito di cocaina ed eroina in provincie piemontesi, aggravata anche dalla disponibilità di armi, con correlativo approvvigionamento acquisito nella zona di Milano; - detenzione e spaccio di cocaina ed eroina; - concorso nel porto di due pistole e nella loro utilizzazione per resistenza a due ispettori di P. S., che stavano procedendo all'arresto (per la posizione di T. S.); - induzione alla prostituzione dell'"albanese Monda" (per la posizione di T S.); - detenzione e spaccio continuati di cocaina acquistata da J. K., ovvero sottratta anche ai colombiani G. D. G. e G. P. H., porto abusivo di una pistola semiautomatica, nonché rapina pluriaggravata commessa in danno dei predetti coimputati (posizioni di T. S. e T. E.)…

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