Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 6506 del 19 febbraio 2021

ECLI:IT:CASS:2021:6506PEN

Massima

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Il giudice di legittimità, nell'esercizio del sindacato di legittimità sulla sentenza impugnata, non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ma deve limitarsi a verificare la logicità e la correttezza giuridica della motivazione. Pertanto, le censure di merito che mirano a ottenere una diversa interpretazione delle risultanze processuali sono inammissibili in sede di legittimità. La motivazione della sentenza impugnata è immune da vizi logico-giuridici rilevabili in sede di legittimità, avendo il giudice di merito congruamente analizzato gli elementi probatori, tra cui le intercettazioni telefoniche, e fornito una ricostruzione dei fatti coerente con i dati processuali emersi. L'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, anche quando il linguaggio utilizzato sia criptico o cifrato, costituiscono questioni di fatto rimesse alla valutazione del giudice di merito, la cui motivazione logica e coerente con le massime di esperienza utilizzate si sottrae al sindacato di legittimità. Inoltre, la sentenza di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza di una pluralità di condotte delittuose di cessione di sostanze stupefacenti, sulla base di una valutazione complessiva degli elementi probatori, tra cui le intercettazioni telefoniche, che hanno consentito di ricostruire in modo logico e coerente le diverse cessioni di cocaina contestate agli imputati. Tali valutazioni, essendo sorrette da una motivazione logica e congrua, non possono essere oggetto di nuovo apprezzamento in sede di legittimità. Infine, la mancata concessione delle attenuanti generiche, pur in presenza della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non integra una contraddittorietà della motivazione, in quanto il giudice di merito ha adeguatamente indicato i motivi per i quali ha ritenuto di negare le circostanze attenuanti invocate, facendo riferimento al comportamento processuale e all'assenza di elementi positivi.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI ((omissis)) - Presidente

Dott. FERRANTI Donatella - Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere

Dott. RANALDI Alessandro - rel. Consigliere

Dott. BRUNO ((omissis)) - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/05/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. RANALDI ALESSANDRO;
lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7.5.2019 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto Lindita (OMISSIS) dagli episodi di cessione di cocaina diver…

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