Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia sentenza n. 357 del 2015

ECLI:IT:TARBS:2015:357SENT

Massima

Generata da Simpliciter
Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare la complessa vicenda relativa all'accesso carrabile all'immobile di proprietà della ricorrente Milena Giuliani, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. In presenza di provvedimenti amministrativi e di correlati interessi legittimi, il nostro ordinamento non prevede un'azione di condanna della pubblica amministrazione all'emanazione di atti specifici, essendo precluso al giudice pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. Pertanto, la domanda di condanna del Comune a realizzare l'accesso carrabile è stata dichiarata improcedibile, in quanto qualificabile come domanda di ottemperanza a una precedente sentenza, di competenza del Consiglio di Stato in unico grado. 2. La domanda risarcitoria proposta con il ricorso principale è stata respinta nel merito, in quanto il Comune, con il provvedimento impugnato, ha dato risposta nei termini alla parte, assicurandole il bene della vita cui aveva titolo secondo la sentenza di appello, sicché è escluso il presupposto del danno ingiusto. 3. L'approvazione del Piano di Governo del Territorio (PGT), non impugnata, ha disciplinato in modo inoppugnabile la fattispecie, rinviando l'adeguamento della via Vieretta a un futuro non precisato, allorquando i proprietari dei lotti interessati riterranno di procedere a nuove costruzioni o ristrutturazioni, con oneri a carico dei privati e non delle casse comunali. Pertanto, la domanda di annullamento del provvedimento comunale è stata dichiarata improcedibile. 4. La domanda risarcitoria proposta con il primo ricorso per motivi aggiunti è stata respinta nel merito, in quanto il provvedimento impugnato, pur rimandando l'esecuzione dell'opera per difficoltà di bilancio, è intervenuto nei termini dovuti secondo la sentenza di appello, senza imporre alcun contenuto positivo, in conformità al diritto soggettivo all'accesso fisico al proprio fondo, conformato secondo i limiti degli artt. 1051-1055 c.c. 5. L'approvazione del PGT ha comportato l'inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti, in quanto la delibera di Giunta impugnata è meramente ripetitiva delle previsioni di piano, avente contenuto necessitato e quindi non qualificabile come fatto illecito produttivo di danno.

Sentenza completa

N. 00497/2012
REG.RIC.

N. 00357/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00497/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 497 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
((omissis)), ((omissis)), ((omissis)), rappresentati e difesi dagli avv. ((omissis)), ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Brescia, Via Romanino, 1;

contro

Comune di Villa D'Alme', rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Brescia, Via Romanino,16; ((omissis)), ((omissis));

nei confronti di

Walter (((omissis))) Sonzogni, Rosa (((omissis))) Sonzogni, Elisabetta (Erede Sonzogni C.) Sonzogni;

per

( A – ricorso pr…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.