Cassazione penale Sez. VI ordinanza n. 12703 del 27 marzo 2024

ECLI:IT:CASS:2024:12703PEN

Massima

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Il patteggiamento della pena, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto, l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica e della congruità della pena "patteggiata", nei limiti di cui all'art. 27 Cost. Dopo la modifica normativa ad opera della legge n. 103/2017, che ha introdotto nell'art. 448 c.p.p. il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., atteso che il comma 2-bis cit. limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non è contemplata la mancata osservanza dell'art. 129 c.p.p. Parimenti, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si censuri l'aumento di pena operato ai sensi dell'art. 81, secondo comma, c.p. In tali casi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta da

Dott. DE AMICIS Gaetano - Presidente

Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere

Dott. GALLUCCI Enrico - Relatore

Dott. VIGNA ((omissis)) - Consigliere

Dott. DI NICOLA TRAVAGLINI Paola - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA
Sul ricorso proposto da
Si.Yu., nato in M il Omissis (CUI Omissis)
avverso la sentenza del Tribunale di Como in data 21/12/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso;
udita la relazione svolta dal ((omissis))
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., l'accordo inte…

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