ECLI:IT:CASS:2002:36334PEN
Il pretore di Marsala, in data 3.7.1999, dichiarava I. G. e I. V., colpevoli del reato di cui agli artt. 81 cpv., 110 e 612 c. p., per minacce nei confronti di R. G. e U. G. (capo A), nonché del reato di cui all'art. 612.2 c. p., per aver minacciato R. G. di morte attraverso una lettera anonima (capo D) e il solo I. G., del reato di cui all'art. 660 c. p., per molestie e disturbo, a mezzo telefono, nei confronti di U. G. (capo C). Concesse le attenuanti generiche e ritenuta la continuazione, I. G., veniva condannato alla pena di mesi quattro e giorni dieci di reclusione e I. V. alla pena di mesi quattro di reclusione. Spese. Sospensione condizionale della pena, per entrambi. Gli imputati venivano condannati, inoltre, al risarcimento dei danni, in favore della parte civile U., liquidati in via equitativa in lire 10.000.000, nonché alla rifusione delle spese. Gli imputati venivano, anche, assolti dal reato di cui agli artt. 110 e 595 c. p. per tardività della querela (c…
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