Cassazione penale Sez. I sentenza n. 9 del 3 gennaio 2022

ECLI:IT:CASS:2022:9PEN

Massima

Generata da Simpliciter
Il provvedimento di sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con obbligo di soggiorno in un determinato comune, impone all'individuo sottoposto l'obbligo di non allontanarsi dal luogo di dimora senza preventiva autorizzazione giudiziale e senza preventivo avviso all'autorità competente, essendo consentito l'allontanamento solo per specifici e giustificati motivi, come ad esempio per recarsi presso strutture sanitarie. La violazione di tale prescrizione integra il reato di cui all'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011, e comporta la responsabilità penale dell'interessato, la cui condotta deve essere accertata in modo specifico e puntuale dal giudice di merito, la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità salvo i vizi di motivazione tassativamente previsti dalla legge. L'onere di indicare espressamente nel provvedimento di applicazione della misura di prevenzione l'obbligo di fissare la dimora nel comune di assegnazione grava sull'autorità giudiziaria procedente, la cui omissione non determina tuttavia l'inesistenza della prescrizione, che deve ritenersi comunque imposta all'interessato in forza della natura e finalità della misura di prevenzione.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TARDIO Angela - Presidente

Dott. MANCUSO F. A. Luigi - Consigliere

Dott. LIUNI Teresa - Consigliere

Dott. BINENTI Roberto - Consigliere

Dott. TALERICO Palma - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/03/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PALMA TALERICO;
ha concluso per iscritto chiedendo l'inammissibilita' del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore alla cassa delle Ammende.
Si è proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi del De…

Questo contenuto è riservato agli utenti registrati
Sentenze simili
Ricerca rapida tra milioni di sentenze
Trova facilmente ciò che stai cercando in pochi istanti. La nostra vasta banca dati è costantemente aggiornata e ti consente di effettuare ricerche veloci e precise.
Trova il riferimento esatto della sentenza
Addio a filtri di ricerca complicati e interfacce difficili da navigare. Utilizza una singola barra di ricerca per trovare precisamente ciò che ti serve all'interno delle sentenze.
Prova il potente motore semantico
La ricerca semantica tiene conto del significato implicito delle parole, del contesto e delle relazioni tra i concetti per fornire risultati più accurati e pertinenti.

Un nuovo modo di esercitare la professione

Offriamo agli avvocati gli strumenti più efficienti e a costi contenuti.