Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma sentenza n. 7215 del 2014

ECLI:IT:TARLAZ:2014:7215SENT

Massima

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La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente determina l'estinzione del giudizio amministrativo, senza alcuna pronuncia sulle spese di giudizio, in assenza di costituzione dell'amministrazione intimata. Il principio di diritto che emerge dalla sentenza è che la rinuncia agli atti del ricorso, regolarmente notificata all'amministrazione e depositata in giudizio, comporta la declaratoria di estinzione del processo amministrativo, con compensazione delle spese di lite qualora la parte resistente non si sia costituita in giudizio. Tale principio si fonda sulla disciplina processuale prevista dal codice del processo amministrativo, che riconosce alla parte ricorrente la facoltà di rinunciare al ricorso, determinando così la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio, senza alcuna pronuncia sulle spese quando l'amministrazione non abbia preso parte al procedimento. La massima giuridica che sintetizza tale principio è la seguente: La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente determina l'estinzione del giudizio amministrativo, senza pronuncia sulle spese di lite, qualora l'amministrazione intimata non si sia costituita in giudizio. Il codice del processo amministrativo riconosce alla parte ricorrente la facoltà di rinunciare al ricorso, facendo venir meno la materia del contendere e comportando la declaratoria di estinzione del processo, senza alcuna statuizione sulle spese quando la parte resistente non abbia preso parte al procedimento. Tale principio si fonda sulla disciplina processuale che attribuisce al ricorrente il potere di rinunciare al ricorso, determinando la cessazione della lite e l'estinzione del giudizio, con compensazione delle spese qualora l'amministrazione non si sia costituita in giudizio per resistere alle pretese del ricorrente. La rinuncia agli atti del ricorso, regolarmente notificata e depositata, comporta pertanto la declaratoria di estinzione del processo amministrativo, senza alcuna pronuncia sulle spese di lite quando la parte resistente non abbia partecipato al giudizio.

Sentenza completa

N. 00582/2007
REG.RIC.

N. 07215/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00582/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 582 del 2007, proposto da:
((omissis)), rappresentato e difeso dagli Avv.ti ((omissis)), ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso lo studio degli Avv.ti ((omissis)) e ((omissis)) in Roma, ((omissis)) n. 3;

contro

l’Autorità Garante Concorrenza e Mercato, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, intimata e non costituita in giudizio;

per l’annullamento

- del provvedimento relativo alla conclusione del procedimento avviato nei confronti del ricorrente in data 21 giugno 2006, ai sensi dell’art. 6 della legge n. 251/04 e dell’art. 8 del Regolamento, per presunta viol…

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