Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3018 del 8 ottobre 1991
ECLI:IT:CASS:1991:3018PEN
Massima
Massima ufficiale
Per il chiaro disposto del comma nono dell`art. 309 nuovo cod. proc. pen., il tribunale, in sede di riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, ha la stessa piena cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, il quale puo`, quindi, essere annullato, riformato e confermato anche per ragioni differenti da quelle proposte a sostegno della richiesta di riesame.
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