Tribunale Amministrativo Regionale Puglia - Lecce sentenza n. 1134 del 2011

ECLI:IT:TARLE:2011:1134SENT

Massima

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La massima giuridica che può essere estratta dalla sentenza è la seguente: La disponibilità giuridica, ossia il titolo giuridico idoneo, dei mezzi necessari per l'espletamento del servizio, è sufficiente ai fini dell'ammissione alla gara, non essendo necessaria la disponibilità materiale e concreta di tali mezzi già al momento della partecipazione. La lex specialis di gara, in assenza di espressa previsione contraria, deve essere interpretata nel senso di richiedere la disponibilità giuridica dei mezzi al momento della partecipazione, mentre la disponibilità materiale e concreta è richiesta solo per l'effettivo espletamento del servizio, con la necessità di fornire i dati identificativi dei mezzi immediatamente prima l'inizio del servizio. Principi di ragionevolezza ed equità impongono di contemperare l'interesse pubblico ad avere la garanzia di un'offerta seria ed affidabile con l'interesse del privato a non essere onerato di spese che potrebbero rivelarsi inutili in caso di mancata aggiudicazione della gara. Pertanto, la dichiarazione di disponibilità di un numero minimo di mezzi richiesti dal bando di gara, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, deve intendersi riferita alla sola disponibilità giuridica, ossia potenziale, dei mezzi per l'espletamento del servizio, potendo tale potenzialità essere comprovata con qualsiasi strumento giuridico riservato dall'ordinamento, purché valido, serio ed affidabile. Il possesso di requisiti ulteriori rispetto a quelli minimi richiesti dal bando di gara, come un numero di mezzi o di posti superiore a quello prescritto, non costituisce motivo di esclusione. Il termine di 10 giorni previsto dal bando di gara per la trasmissione della documentazione comprovante l'idoneità dei mezzi ad espletare il servizio ha natura ordinatoria e non perentoria, non essendo previste specifiche conseguenze in caso di inosservanza. Il giudizio di congruità delle giustificazioni rese dall'aggiudicatario in ordine all'anomalia dell'offerta costituisce esplicazione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale, non ravvisabili nella fattispecie.

Sentenza completa

N. 01764/2010
REG.RIC.

N. 01134/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01764/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1764 del 2010, proposto da:
Impresa Autolinee Dover di ((omissis)), rappresentata e difesa dagli avv. ((omissis)) e ((omissis)), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Lecce, piazza Mazzini 72;

contro

Comune di Surbo, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), domiciliato ex lege presso la Segreteria del Tar in Lecce, via F. Rubichi 23;

nei confronti di

((omissis)) & Dongiovanni Srl, rappresentata e difesa dall'avv. ((omissis)), elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;

per l'annullamento<…

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