Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2851 del 11 marzo 1995

ECLI:IT:CASS:1995:2851CIV

Massima

Massima ufficiale
L`errore di fatto che puo` legittimare la revocazione della sentenza di cassazione ai sensi dell`art. 395 n. 4 cod. proc. civ., cosi` come inciso dalle sentenze della Corte costituzionale 30 gennaio 1986 n. 17 e 31 gennaio 1991 n. 36, deve riguardare gli atti interni, cioe` quelli che la Corte deve esaminare direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell`ambito dei motivi di ricorso o delle questioni rilevabili d`ufficio, e deve quindi avere carattere autonomo, nel senso che deve incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della Cassazione, perche`, se invece l`errore e` stato causa determinante della decisione di merito, in relazione ad atti o documenti ai fini della stessa sono stati o avrebbero dovuto essere esaminati, il vizio che inficia la sentenza da` adito agli specifici mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze di merito.   da vedere: Sen 20/03/1992 3519 sez U Civ Sen 06/03/1993 2721 sez 2 Civ

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