Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 1398 del 2011

ECLI:IT:TARCT:2011:1398SENT

Massima

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Le controversie concernenti il pagamento di somme per prestazioni sanitarie erogate in convenzione con il Servizio sanitario nazionale esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo e rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, il giudice amministrativo, in presenza di tali controversie, deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, fermo restando che, ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 104/2010, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice indicato nella pronuncia che declina la giurisdizione, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato. La giurisprudenza amministrativa e di legittimità è consolidata nel ritenere che le controversie relative al pagamento di somme per prestazioni sanitarie erogate in convenzione con il Servizio sanitario nazionale non rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, ma in quella del giudice ordinario, in applicazione del principio sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 204 del 2004. Ciò comporta che il giudice amministrativo, investito di tali controversie, debba dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, fermo restando che, ai sensi della disciplina processuale vigente, gli effetti processuali e sostanziali della domanda sono fatti salvi qualora il processo sia riproposto innanzi al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di declinazione della giurisdizione. Tale soluzione normativa mira a tutelare la posizione della parte che, in buona fede, abbia adito il giudice amministrativo, evitando che la declinazione della giurisdizione possa comportare la perdita dei benefici processuali e sostanziali già acquisiti.

Sentenza completa

N. 03180/1999
REG.RIC.

N. 01398/2011 REG.PROV.COLL.

N. 03180/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3180 del 1999, proposto da:
Azienda Autonoma delle Terme di Acireale, rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso ((omissis)) in Catania, v.le XX Settembre, 66;

contro

Azienda Unita' Sanitaria Locale N.3 - Catania;

per il pagamento

delle somme pretese per prestazioni specialistiche eseguite in favore dell’Azienda Unità Sanitaria Locale – AUSL n. 3 di Catania.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubbli…

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