Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia - Catania sentenza n. 561 del 2016

ECLI:IT:TARCT:2016:561SENT

Massima

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Il provvedimento di revoca o rinegoziazione di una convenzione di gestione di un impianto sportivo comunale, adottato dalla Giunta Municipale, è legittimo qualora sopravvengano circostanze che incidono radicalmente sul quadro fattuale e giuridico che aveva originariamente giustificato l'affidamento diretto della gestione, senza gara pubblica, in ragione della "rappresentatività" della squadra di calcio quale "veicolo di promozione e pubblicità della città". In particolare, la revoca o rinegoziazione è legittima quando: a) viene meno il presupposto dell'iscrizione della squadra a un campionato professionistico; b) il Consiglio Comunale, in sede di approvazione del bilancio, abbia azzerato il contributo di gestione precedentemente riconosciuto; c) non sia stato possibile raggiungere un nuovo accordo con il gestore privato per la rinegoziazione dei termini della convenzione, a fronte del venir meno delle condizioni originarie, in particolare con riferimento all'erogazione del contributo. In tali ipotesi, l'interesse pubblico alla corretta destinazione delle risorse pubbliche prevale sull'eventuale affidamento ingenerato nel privato, non configurandosi in capo a quest'ultimo un legittimo affidamento giuridicamente tutelabile. La motivazione del provvedimento di revoca o rinegoziazione può desumersi dal complesso degli atti del procedimento, senza che sia necessaria una puntuale e analitica esplicitazione nell'atto conclusivo, in ossequio ai principi di trasparenza e lealtà desumibili dall'art. 97 Cost. Inoltre, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento non determina l'illegittimità del provvedimento finale qualora risulti che il privato interessato sia stato comunque messo in condizione di partecipare al procedimento e di interloquire con l'amministrazione. Infine, la delibera di approvazione del bilancio comunale, adottata in presenza di un parere non favorevole dell'organo di revisione, non è illegittima ove il Consiglio Comunale non abbia disatteso specifiche misure proposte da tale organo ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000.

Sentenza completa

N. 00563/2013
REG.RIC.

N. 00561/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00563/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 563 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società U.S. Siracusa S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avv.ti ((omissis)) e ((omissis)), con domicilio eletto presso quest’ultima, in Catania, Via F. Crispi 225;

contro

Comune di Siracusa, in persona del Sindaco
pro tempore
rappresentato e difeso dall'avv. ((omissis)), con domicilio eletto presso l’avv. ((omissis)) in Catania, Via Livorno, 10; Consiglio Comunale di Siracusa, Dirigente Settore Politiche dello Sport del Comune di Siracusa;

per …

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