Cassazione civile Sez. I sentenza n. 3055 del 9 maggio 1981

ECLI:IT:CASS:1981:3055CIV

Massima

Massima ufficiale
La questione di legittimità costituzionale di una norma, atteso il suo carattere strumentale rispetto alla domanda che implichi la applicazione della norma medesima, non può essere oggetto di autonoma istanza e, quindi, non è prospettabile come autonomo motivo di ricorso per cassazione. Tuttavia, la proposizione della questione di costituzionalità ha carattere strumentale, ed il relativo motivo di impugnazione è ammissibile, quando la decisione impugnata non può essere rimossa che attraverso la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma, sicché attraverso l'eccezione di illegittimità costituzionale e la conseguente eliminazione della norma denunciata, si tenda in effetti ad ottenere una decisione più favorevole di quella impugnata.

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