Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 10212 del 20 ottobre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:10212CIV

Massima

Massima ufficiale
I rappresentanti di lista rientrano fra i soggetti chiamati ad adempiere funzioni elettorali, ai quali l`art. 119 del T.U. n. 361 del 1957 sull`elezione dei membri del parlamento riconosce il diritto a tre giorni di ferie retribuite, atteso che al termine "chiamati" puo` attribuirsi solo il significato generico di "scelti" e che anche i rappresentanti, ancorche` la relativa attivita` non sia obbligatoria, adempiono funzioni elettorali, tanto da essere inclusi nella categoria dei pubblici ufficiali a norma dell`art. 40 dello stesso T.U., contribuendo a garantire la regolarita` delle operazioni elettorali e, quindi, alla realizzazione di un interesse pubblico (art. 49 cost.), mentre ai fini della negazione del suindicato diritto e` irrilevante la legge sul finanziamento pubblico dei partiti.     conforme: Sen 08/10/1988 5441 sez L Civ Sen 28/09/1988 5264 sez L Civ Sen 05/12/1987 5118 sez 1 Pen

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