Cassazione penale Sez. V sentenza n. 7226 del 5 luglio 1991

ECLI:IT:CASS:1991:7226PEN

Massima

Massima ufficiale
L`annotazione del voto sugli elaborati di una prova di esame da parte della commissione esaminatrice costituisce di per se` una attestazione (proveniente dai membri della commissione, nell`esercizio delle loro pubbliche funzioni di esaminatori), del risultato della valutazione dell`elaborazione effettuata dai soggetti a cio` legittimati. Tale attestazione non puo` essere qualificata come scrittura privata in quanto, essendo apposta da pubblici ufficiali per dare atto della attivita` da loro svolta, va qualificata come atto pubblico. Ne consegue che, nell`ipotesi in cui l`annotazione del voto sull`elaborato d`esame venga cancellata e sostituita con quella di un voto diverso dopo l`apertura delle buste coi nomi, e cioe` dopo la individuazione dei nominativi dei candidati che hanno redatto il lavoro, e` configurabile il delitto di falso materiale in atto pubblico, ai sensi dell`art. 476 cod. pen., essendosi verificata l`alterazione di atti ormai giuridicamente rilevanti.

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