Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 1299 del 2014

ECLI:IT:TARTOS:2014:1299SENT

Massima

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Il rilascio di un'autorizzazione per un passo carrabile è strettamente connesso all'accertamento della natura pubblica della strada su cui esso si innesta, in quanto ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. n. 285/1992 e dell'art. 44 del d.p.r. n. 495/1992 il passo carrabile costituisce immissione per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico. Pertanto, una volta accertato che la strada su cui prospetta il passo carrabile è di natura privata, l'Amministrazione è vincolata a revocare il provvedimento autorizzatorio erroneamente rilasciato, non potendo sussistere un passo carrabile su area privata priva di vincolo di pubblico transito. La prova della servitù di uso pubblico di una strada il cui sedime appartenga a privati non può essere desunta dal mero uso pubblico attuale o recente, ma richiede un atto pubblico o privato (provvedimento amministrativo, convenzione tra proprietario e Amministrazione, testamento) o l'usucapione ventennale, oppure la protrazione dell'uso pubblico da tempo immemorabile, fermo restando che, in relazione al titolo costituito dal protratto uso nel tempo, va comunque accertata l'idoneità della strada a soddisfare esigenze di carattere pubblico, mediante esame approfondito delle condizioni del bene e della sua collocazione. Inoltre, secondo una parte della giurisprudenza amministrativa, una strada a vicolo cieco, che non congiunga cioè altre due strade, non può comunque essere qualificata come privata soggetta ad uso pubblico. Pertanto, una volta accertata la natura privata della strada su cui prospetta il passo carrabile, l'Amministrazione è tenuta a revocare il provvedimento autorizzatorio, indipendentemente dalla presenza di altri accessi all'immobile della ricorrente, in quanto la legittimità del provvedimento di revoca trova fondamento nella ravvisata natura non pubblica della strada, circostanza che di per sé è ostativa all'esistenza di un passo carrabile come definito dalla normativa.

Sentenza completa

N. 01451/2010
REG.RIC.

N. 01299/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01451/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1451 del 2010, proposto da:
Rosa Lucia Pascarelli, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Alibrandi, con domicilio eletto presso l’avvocato Roberto D'Ippolito in Firenze, via di Camporeggi n. 1;

contro

Comune di Larciano, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento prot. n. 9384 del 25/6/10, con il quale veniva revocata l’autorizzazione di passo carrabile n. 304 del 27/5/2000, a firma del Comandante della Gestione Associata Polizia Municipale dei Comuni di Larciano, Lamporecchio, Monsummano Terme e Pieve a Nievole, nonché di tutti gli atti connessi.

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