Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3556 del 14 marzo 1990

ECLI:IT:CASS:1990:3556PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di impugnazione penale, anche nell'ipotesi in cui l'imputato assolto in grado di appello con formula dubitativa, proposto ricorso, non abbia presentato motivo a sostegno, si impone, in applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 530 codice procedura penale 1988 - che non prevede tra le formule di proscioglimento quella per insufficienza di prova - e 254 delle disposizioni di attuazione, coordinamento e transitorie al detto codice (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271) - che dispone, con effetto immediato, l'obbligo per il giudice di pronunciare sentenze di proscioglimento solo con le formule previste dal codice - l'annullamento d`ufficio della sentenza con sostituzione della corrispondente formula piena. tale interpretazione della normativa transitoria e` suffragata dalla disposizione di cui all'art. 237 delle ridette norme transitorie secondo la quale "sono eliminate dal casellario giudiziale le iscrizioni non previste dal codice e dalle relative disposizioni di attuazione". (conf s.u. (ud) 2 febbraio 1990 - saviano).

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