Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 23257 del 26 maggio 2023

ECLI:IT:CASS:2023:23257PEN

Massima

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La partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso richiede la prova di una stabile e organica compenetrazione dell'imputato con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare un ruolo dinamico e funzionale nell'esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. A tal fine, la messa a disposizione dell'imputato deve assumere i caratteri della serietà e della continuità attraverso comportamenti di fatto - precedenti e/o successivi al rituale di affiliazione - non necessariamente attuativi delle finalità criminali dell'associazione, ma tuttavia capaci di dimostrare in concreto l'adesione libera e volontaria a quella consapevole scelta e di rivelare una reciproca vocazione di "irrevocabilità", testimoniandosi in fatto e non solo nelle intenzioni il rapporto organico tra singolo e struttura. L'affiliazione rituale può costituire grave indizio della condotta partecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime d'esperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività, espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un'offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione. Pertanto, la mera contiguità dell'imputato all'attività di narcotraffico, pur se riconducibile al sodalizio mafioso, non è sufficiente a integrare il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, in assenza di elementi indiziari che dimostrino la sua stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio e la sua messa a disposizione dello stesso per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Inoltre, la mancata menzione dell'imputato da parte di un collaboratore di giustizia, pur ritenuto elemento apicale del sodalizio, nell'ambito della ricostruzione dell'organigramma e della composizione del gruppo, costituisce un elemento di valutazione rilevante ai fini dell'esclusione della sua partecipazione al medesimo.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISCUOLO Anna - Presidente

Dott. GALLUCCI Enrico - Consigliere

Dott. PACILLI G.A.R. - Consigliere

Dott. TRIPICCIONE Debora - rel. Consigliere

Dott. DI GIOVINE Ombretta - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l'ordinanza emessa il 6 ottobre 2022 dal Tribunale di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal ((omissis));
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del ((omissis)), che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso;
udite le richieste del difensore, avv. (OMISSIS), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza im…

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