Cassazione penale Sez. III sentenza n. 3984 del 31 marzo 1998

ECLI:IT:CASS:1998:3984PEN

Massima

Massima ufficiale
L'art. 2 della legge 28 dicembre 1993 n. 562, che, modificando l'art. 39 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ha esteso la depenalizzazione dei reati finanziari anche ai delitti puniti con la multa, non si applica ai delitti commessi anteriormente all'entrata in vigore della stessa legge 562; ciò per il principio della ultrattività della legge penale finanziaria. Il principio dell'art. 40 della legge 689, che prevede la applicazione della depenalizzazione anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, costituendo una deroga ai principi generali non è applicabile alle violazioni posteriori a questa legge ed antecedenti alle altre singole leggi di depenalizzazione.

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