Cassazione penale Sez. II sentenza n. 25982 del 1 luglio 2011

ECLI:IT:CASS:2011:25982PEN

Massima

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Il provvedimento di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari a seguito di opposizione della parte offesa è impugnabile per cassazione unicamente per violazione del contraddittorio conseguente alla mancata fissazione dell'udienza camerale, e non per questioni di merito o di legittimità attinenti alla configurabilità del reato oggetto della notitia criminis. Pertanto, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento di archiviazione è inammissibile qualora l'udienza camerale sia stata regolarmente fissata e il giudice abbia ritenuto, all'esito, insussistenti i reati oggetto di denuncia, trattandosi di una statuizione non ricorribile per cassazione. Ogni diversa considerazione sul merito della decisione e sulla mancata prosecuzione delle indagini non può costituire fondamento valido per l'impugnazione, che va dichiarata inammissibile per difetto di impugnabilità oggettiva. In tali casi, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della cassa delle ammende, in applicazione dei principi affermati dalla Corte costituzionale in materia di responsabilità per le spese e le sanzioni conseguenti all'impugnazione manifestamente infondata.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAGANO Filiberto - Presidente

Dott. GENTILE Domenico - Consigliere

Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere

Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere

Dott. MANNA Antonio - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

NI. AN. ;

avverso il decreto 10.6.10 del GIP presso il Tribunale di Cosenza;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. ((omissis));

lette le conclusioni del Procuratore Generale in persona della Dott.ssa ((omissis)), che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

OSSERVA

1- con decreto del 10.6.10 il GIP presso il Tribunale di Cosenza, all'esito di udienza ca…

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