Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3951 del 10 dicembre 1990

ECLI:IT:CASS:1990:3951PEN

Massima

Massima ufficiale
In tema di riesame delle misure cautelari, l'art. 309, comma quarto, nuovo cod. proc. pen. deve interpretarsi nel senso che il legislatore ha individuato l'organo che è destinatario dell'istanza di riesame, ma che irrilevanti sono i modi di trasmissione allo stesso. Ciò che rileva è che l'istanza di riesame pervenga al tribunale entro i dieci giorni previsti (art. 309, comma primo stesso codice) per la presentazione, sia che venga direttamente ivi depositata sia che venga trasmesso da altro organo (giudice a quo, pretura, direzione del carcere). Non è, invece, da tale sistema consentito che il rispetto del termine sia solo formale e che il deposito avvenga nei dieci giorni con trasmissione dell'atto in momento successivo. In tal caso, insorge la sanzione dell'inammissibilità prevista in via generale dall'art. 585 cod. proc. PEN.. vedi:rifmp.

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