Tribunale Amministrativo Regionale Toscana - Firenze sentenza n. 456 del 2015

ECLI:IT:TARTOS:2015:456SENT

Massima

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Il Tribunale Amministrativo Regionale, nell'esaminare i ricorsi proposti da alcuni esercenti attività di commercio ambulante contro gli atti del Comune di Pisa relativi al temporaneo trasferimento di parte del mercato del Duomo, ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. Il temporaneo trasferimento di parte del mercato del Duomo, disposto dal Comune di Pisa per consentire i lavori di restauro degli immobili prospicienti la Piazza del Duomo, trova fondamento normativo nell'art. 40, comma 7, della L.R. n. 28/2005 (Codice del Commercio), che prevede la facoltà del Comune di trasferire o modificare l'assetto del mercato per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, previa consultazione delle organizzazioni e associazioni rappresentative, senza la necessità di rispettare un termine predeterminato per l'operatività dello spostamento. 2. La previsione dell'art. 8, comma 2, del Regolamento comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che consente il trasferimento temporaneo delle attività commerciali in caso di urgente interesse pubblico ostativo alla permanenza, è compatibile con la citata disposizione regionale e non determina alcun contrasto normativo. 3. Il temporaneo trasferimento del mercato, finalizzato a consentire i lavori di restauro di beni culturali e a rimuovere situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, non integra una modifica definitiva della programmazione commerciale, ma una misura contingente e transitoria, che non richiede la competenza del Consiglio comunale né la concertazione con le associazioni di categoria prevista per le modifiche programmatorie. 4. L'Amministrazione comunale, in quanto titolare delle aree demaniali interessate, può avvalersi del potere di autotutela esecutiva per far liberare le aree dai commercianti, in caso di inottemperanza all'ordine di sgombero, ai sensi dell'art. 823, comma 2, c.c.

Sentenza completa

N. 00753/2012
REG.RIC.

N. 00456/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00753/2012 REG.RIC.

N. 01081/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 753 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Rosanna Landucci, Michele Fratianna, Rosanna Chesi, Mauro Mattii, Manuela Staderini, Riccardo Staderini, Daniela Donati, Dario Caretti, Laura Mattii, Patrizio Pezzi, Silvano Vallini, Ida Mazzaccaro, Ciro Perini, Claudia Di Prete, Maddalena Giannotti, Michela Mazzoni, Simona Boni, Gianmarco Boni, Tatiana Poggianti, Stefano Perini, Romolo Pardi, Annamaria Battaglia, Marzia Stefani, Lara Lupi, Milla Bardelli, Anna Martelli, Alida Fiaschi, Guido Farese, Marisa Addobbati, Piera Bartalucci, Beatrice Frassinesi, Gabriella Dolfi, Augusto Ulivie…

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