Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 9710 del 26 maggio 2020

ECLI:IT:CASS:2020:9710CIV

Massima

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Il diritto di cronaca giornalistica, quale espressione della libertà di manifestazione del pensiero, trova il suo limite nel rispetto della reputazione altrui e nell'obbligo di verità, continenza e interesse pubblico. Pertanto, la pubblicazione di notizie relative a procedimenti giudiziari deve rispettare i seguenti requisiti: 1) la verità oggettiva dei fatti riportati, senza alterazioni o imprecisioni sostanziali; 2) l'interesse pubblico alla conoscenza della vicenda, in quanto riguardante l'esercizio della funzione giurisdizionale; 3) la continenza formale nell'esposizione, evitando toni eccessivi o giudizi di valore non strettamente necessari. Il mancato rispetto di anche uno solo di tali requisiti integra gli estremi della diffamazione a mezzo stampa, con conseguente obbligo di risarcimento del danno. Tuttavia, la valutazione circa il superamento dei limiti del diritto di cronaca costituisce un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizi motivazionali. Inoltre, in tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata al pagamento delle stesse, rientrando nella discrezionalità del giudice di merito la decisione di compensarle in tutto o in parte, nonché la loro quantificazione entro i limiti tabellari.

Sentenza completa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Presidente

Dott. CIGNA Mario - rel. Consigliere

Dott. VALLE Cristiano - Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella - Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 36485/2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
(OMISSIS) SPA in persona del procuratore speciale legale Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell'avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato (OMISSIS);
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 826/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositat…

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