Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2131 del 17 novembre 1982
ECLI:IT:CASS:1982:2131PEN
Massima
Massima ufficiale
La finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico non è un elemento costante ed indefettibile della figura delittuosa ipotizzata nell'. 306 cod. pen. ma ne rappresenta solo una evenienza accidentale, così integrando non un elemento costitutivo del reato bensì la speciale circostanza aggravante di cui all'. 1 del D.L. 15 dicembre 1979 n.. 625, convertito nella legge 6 febbraio 1980 n.. 15, che deve essere contestata se ritenuta sussistente.
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